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Clienti residenziali
Dal 1° gennaio 2008 il numero 127-bis tabella A parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per la somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui. Pertanto l'aliquota iva ridotta del 10% andrà applicata non più alla somministrazione di gas naturale usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, ma alla somministrazione di gas naturale usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 mc annui.
Clienti business (con partita IVA)
La legge prevede alcune riduzioni ed esenzioni, in casi particolari dettagliatamente indicati, in merito alle imposte che concorrono alla determinazione del prezzo di fornitura del gas metano.
Sono disponibili informazioni su:
Riduzioni ed esenzioni imposta di consumo e add. regionali
Applicazione aliquota IVA ridotta alle forniture di metano
Non imponibilità aliquota IVA sulle forniture di metano
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